(massima n. 1)
L'interpretazione delle clausole contrattuali č riservata al giudice di merito ed č censurabile in sede di legittimitā solo per erronea o insufficiente motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Il ricorrente per cassazione deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali, non potendo limitarsi a proporre un'interpretazione alternativa.