Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10475 del 22 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed č insindacabile in sede di cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e assistita da congrua motivazione. Il sindacato di legittimitā ha ad oggetto non giā la ricostruzione della volontā delle parti, bensė solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico utilizzato dal giudice di merito.

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