(massima n. 1)
In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontą delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimitą solo per motivazione inadeguata o per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. In tal senso, per far valere una violazione sotto questi profili, il ricorrente deve esplicitamente riferirsi alle regole legali di interpretazione, precisando come e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati.