Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25359 del 28 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, dovendo piuttosto assegnarsi preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. 

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