(massima n. 1)
L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica, e comunque si concreta in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, quale vis maior cui resisti non potest.