Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47699 del 2 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Per "grave situazione locale" che può determinare la rimessione, deve intendersi un fenomeno, esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato che come pericolo concreto per l'imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, mentre i motivi di "legittimo sospetto" possono, pertanto, configurarsi solo in presenza di siffatta grave situazione locale e come conseguenza di essa. La grave situazione locale tale da turbare il processo deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario.

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