(massima n. 1)
Per "grave situazione locale" che può determinare la rimessione, deve intendersi un fenomeno, esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato che come pericolo concreto per l'imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, mentre i motivi di "legittimo sospetto" possono, pertanto, configurarsi solo in presenza di siffatta grave situazione locale e come conseguenza di essa. La grave situazione locale tale da turbare il processo deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario.