Cassazione penale Sez. V sentenza n. 624 del 23 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale č una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilitā in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilitā in concreto alla luce della condotta dell'imputato, il quale aveva afferrato la compagna per il braccio, limitandone i movimenti mentre la stessa cercava di divincolarsi, in prossimitā di un portone a vetri, costituente una evidente fonte di pericolo, contro il quale la donna andava a impattare, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte).

(massima n. 2)

In tema di delitto preterintenzionale, rientra nella nozione di atti diretti a percuotere di cui all'art. 584 cod. pen. qualsiasi esercizio di una violenta energia fisica idonea a realizzare una manomissione del corpo della vittima e a provocare una sensazione dolorosa ai danni di quest'ultima, senza che sia necessario che tale sensazione si verifichi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte verificatasi a seguito di una condotta di strattonamento e trattenimento della vittima, ritenuta idonea, per le modalitā di realizzazione, a produrre una sensazione dolorosa ai danni della stessa).

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