(massima n. 2)
Integra il delitto di rivelazione di segreto di ufficio la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, dopo avere concorso, quale "extraneus", nel disvelamento da parte di altri di una notizia coperta da segreto, con condotta autonoma e successiva divulghi il contenuto di tali propalazioni, sempreché la notizia dovesse rimanere segreta e l'agente, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione.