(massima n. 1)
In tema di reati contro il servizio militare, il reato previsto dall'art. 159, comma primo, seconda parte, cod. pen. mil. pace, che punisce la simulazione d'infermitą funzionale alla sottrazione ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialitą, richiede il dolo specifico, sicché l'azione del reo deve essere intenzionalmente diretta al fine della temporanea sottrazione all'obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all'espletamento di mansioni particolari d'arma o di specialitą di corpo, inerenti allo "status" ricoperto dall'agente all'interno dell'organizzazione militare. (Conf.: Sez. 1, n. 458 del 1993, Rv. 196315 - 01).