(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, il concorrente morale, diversamente dall'autore della condotta tipica, risponde del delitto tentato anche se l'evento sia stato da lui voluto non con dolo diretto, ma con dolo eventuale. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che il fatto non può essere ascritto al concorrente morale a titolo di concorso anomalo, in quanto, avendo egli agito con dolo, ha già considerato il reato più grave come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata). (Conf.: Sez. 1, n. 7350 del 1991, Rv. 187758-01).