(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non č necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente; č sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere e della sua idoneitā a soddisfare o stimolare il piacere sessuale. Eventuali finalitā concorrenti dell'agente (ingiuriose, minacciose, scherzose) non escludono la connotazione sessuale dell'azione.