(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, l'elemento soggettivo non può consistere nel dolo eventuale, inteso come prospettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità di partecipare attivamente e stabilmente a una consorteria che persegue lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti, richiedendosi il dolo diretto, che postula la consapevolezza della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva, atteso che è proprio la finalità di commettere un numero indeterminato di delitti l'elemento discriminante, che rende illecita l'associazione, altrimenti organismo lecito, al quale si partecipa in esplicazione del diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 18 Cost.