(massima n. 1)
In tema di tutela del diritto d'autore, il fine di trarne profitto, che integra il dolo specifico del delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 13 legge 18 agosto 2000, n. 248, ha una portata pił ampia del "fine di lucro" richiesto dalla previgente formulazione dell'indicata norma incriminatrice e deve essere inteso come qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dal soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il fine di profitto nella possibilitą, per la societą legalmente rappresentata dall'imputato, di stare sul mercato e di continuare a beneficiare di finanziamenti pubblici in virtł della completezza di dotazione strutturale, conseguita attraverso l'abusiva detenzione e duplicazione di numerosissimi programmi informatici).