(massima n. 1)
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non č costituito da dolo e responsabilitą oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilitą di evento pił grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attivitą del colpevole č diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).