Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16997 del 28 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui.

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