(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, č ravvisabile la colpa del datore di lavoro nel caso in cui vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. (In applicazione del principio, č stata ritenuta immune da censure l'affermazione di responsabilitā del datore di lavoro, sul rilievo della imprudente tolleranza di modalitā, non occasionalmente anomale, dell'impiego di macchinario di cui il predetto, per le ridotte dimensioni dei locali aziendali, per il contenuto numero di lavoratori e per la non episodicitā del malfunzionamento, non poteva non essersi avveduto).