(massima n. 1)
Il dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della sua condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile, č compatibile con il tentativo. (Fattispecie relativa ad agente che esplodeva un colpo di fucile che attingeva la vittima a una spalla, e successivamente la inseguiva alla guida di un veicolo cercando di investirla, nella quale la Corte ha ritenuto che l'azione fosse stata tenuta, indifferentemente, per provocare una grave offesa all'integritā fisica del soggetto passivo o per determinarne la morte).