(massima n. 1)
Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversitą o immutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilitą del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di colpa medica, in cui la Corte ha ritenuto il profilo della non corretta gestione farmacologica della trombosi portale, insorta in un paziente sottoposto ad epatetocmia, non estraneo al contestato ritardo nell'intervento di trattamento chirurgico dell'ischemia intestinale in atto).