(massima n. 1)
L'imputabilitā, quale capacitā di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontā del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilitā, debba essere accertata con prioritā rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico č compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo č stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalitā ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).