Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 21452 del 21 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La verifica della colpa sportiva non può prescindere dagli ordinari criteri stabiliti dall'art. 43 c.p., in particolare riscontrando l'eventuale violazione della regola cautelare, generica o specifica, non corrispondente alla regola tecnico-sportiva in astratto applicabile. Ne discende che sono illeciti quei comportamenti che non sono riconducibili al gioco, pur nelle sue espressioni pericolose, o perché intenzionalmente diretti a procurare danno alla persona oppure perché, siccome in contrasto con il principio di lealtà sportiva, sono estranei all'ambito di applicazione delle regole del gioco - che quel principio presuppongono e sono quindi disciplinati dalle ordinarie regole di diligenza, dei quali costituiscono violazione.

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