(massima n. 1)
In tema di elemento soggettivo del reato, non sussiste incompatibilitą tra dolo d'impeto e dolo eventuale, in quanto l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la luciditą mentale e le facoltą cognitive che consentono di prevedere e accettare il rischio della verificazione dell'evento quale conseguenza della propria azione. (Fattispecie in materia di omicidio, commesso mediante lo spruzzo di alcol denaturato all'altezza del tronco della vittima mentre questa si trovava ai fornelli).