Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27123 del 3 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non č animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non č escluso dall'esistenza di finalitā concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessitā di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).

(massima n. 2)

Concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto "extraneus", diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di societā per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'"intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia.

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