(massima n. 1)
Il dolo di omicidio non si misura, se la morte non si verifica, sugli esiti lesivi ex post determinatisi, dovendo invece idoneitą ed inequivocitą dell'azione essere oggetto di prognosi postuma; la relativa prova deve essere cioč desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta - riferiti alla situazione che si presentava sul momento all'agente, in base alle condizioni umanamente prevedibili - che, per la loro non equivoca potenzialitą offensiva, siano i pił adatti ad esprimere il fine perseguito da chi agisce.