(massima n. 1)
Ai fini dell'affermazione di penale responsabilitą in ordine al delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, il giudice, riconosciuta l'offensivitą "in astratto" della condotta omissiva, č tenuto a verificare gli indici della configurabilitą del dolo e ad accertare, altresģ, l'offensivitą "in concreto", dovendo verificare, in ragione della "ratio" della norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, escludendone la punibilitą in caso di riscontrata inoffensivitą.