(massima n. 1)
L'art. 90 cod. pen., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini della imputabilitą, non consente di prenderli in esame neppure ai sensi dell'art. 42 cod. pen., come causa di esclusione della colpevolezza, potendo gli stessi essere apprezzati, se del caso, unicamente sul piano della dosimetria della pena. (Fattispecie in tema di abuso dei mezzi di correzione in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, in riforma di quella di condanna di primo grado, aveva escluso il dolo valorizzando lo stato d'ansia dell'imputato, determinato dalla preoccupazione per la sorte del figlio, sottrattosi alla sfera di controllo materna).