(massima n. 1)
In tema di lottizzazione abusiva, č sufficiente, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, il compimento, a titolo doloso o colposo, di attivitā finalizzate alla trasformazione di terreni, implicanti l'avvio di opere edilizie o di urbanizzazione ovvero anche soltanto di atti giuridici funzionali all'edificazione, in consapevole violazione delle prescrizioni imposte da strumenti urbanistici vigenti o adottati o, comunque, stabilite dalle leggi statali o regionali, senza che sia altresė necessaria la volontā dell'agente di vanificare le finalitā di tutela del regolare assetto del territorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquirente del terreno a fini edificatori che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimitā dell'acquisto si pone, colposamente, in una situazione di inconsapevolezza, che fornisce un determinante contributo causale all'attivitā illecita del venditore). (Vedi: Sez. U, n. 2720 del 1990, Rv. 183494-01 e Sez. U, n. 4708 del 1992, Rv. 190829-01).