Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2438 del 5 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale - parallelamente contestato - va condotto in modo pił rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontą di occultare le distrazioni di beni o attivitą.

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