(massima n. 1)
In tema di bancarotta societaria (art. 229, comma 2, n. 1 l. fall.), rilevano ai fini della responsabilitą penale anche le condotte successive alla irreversibilitą del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto gią maturato.