Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5119 del 20 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, č necessario che ricorrano circostanze di fatto ulteriori rispetto al mero dato della scomparsa dei libri contabili (od a quello della tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), o quantomeno elementi di natura logica, in grado di farne emergere gli scopi che, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica, devono identificarsi nella finalitā di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica, di recare pregiudizio ai creditori, cioč nella consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile č in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.

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