(massima n. 1)
Ai fini della configurazione della responsabilitā penale in tema di malattia professionale č necessario che non rilevi la ricorrenza di un'ipotesi di causalitā ex art. 41, comma 2, cod. pen., per cui l'esposizione alle polveri di amianto deve, comunque, aver determinato, pur a fronte di fattori causali preesistenti o concomitanti, una relazione eziologica in ordine alla verificazione del successivo evento oncologico.