Cassazione penale Sez. III sentenza n. 538 del 12 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di omicidio colposo, la presenza di un accordo di fatto tra un dirigente del movimento ferroviario e una squadra di manutentori, finalizzato alla protezione della stessa attraverso la tempestiva comunicazione dell'arrivo di treni, può far sorgere sul dirigente una posizione di garanzia anche in assenza di un obbligo normativo espresso, con conseguente responsabilità penale in caso di mancata comunicazione che provochi un evento letale.

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