(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia, ove ve ne siano più d'uno, è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto "ex lege", sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo garante. (Fattispecie in cui l'indicazione del responsabile di stabilimento, volta a fare adottare prassi elusive della disciplina prevezionale è stata ritenuta inidonea ad esonerare da responsabilità i soggetti a lui sottoposti, incombendo su caporeparto, capoturno e vice-capoturno l'onere di non uniformarsi e di denunciare l'esistenza di prassi rischiose per l'incolumità dei lavoratori).