(massima n. 1)
In materia di responsabilitą per infortunio mortale sul lavoro, il nesso eziologico tra la condotta del responsabile della sicurezza e l'evento morte non puņ ritenersi interrotto per effetto di una successiva comprovata condotta colposa dei sanitari, ove quest'ultima non si configuri come causa autonoma, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo.