Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24718 del 12 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che, ai sensi dell'art. 40 cod. pen., l'equiparazione tra non impedire un evento, che si abbia l'obbligo giuridico di impedire, ed il cagionarlo, consente di configurare la stessa equiparazione tra le fattispecie commissive e le fattispecie omissive improprie, ogni qualvolta l'ordinamento giuridico ponga in capo al titolare della posizione di garanzia il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente protetto, rispondono del reato di cui all'art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 il Sindaco e il responsabile dell'area tecnico-manutentiva del Comune per non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare lo scarico abusivo di acque reflue. Inoltre, la mancanza di risorse economiche non può essere addotta per giustificare il non aver posto rimedio alla situazione di illiceità.

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