Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22859 del 30 ottobre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 3 febbraio 1989, chi poteva esercitare l'attività di mediazione prima dell'entrata in vigore della stessa legge, perché iscritto nei ruoli di cui all'art. 2 della legge n. 253 del 1958, doveva, essere iscritto nel ruolo previsto dalla nuova legge, sicché, sin dall'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, poteva continuare a svolgere l'attività, chiedendo l'iscrizione nei nuovi ruoli, sino a quando tale iscrizione non gli fosse stata rifiutata per una legittima ragione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di condanna al pagamento della provvigione per la mediazione svolta dalla società attrice per non aver questa dato prova di versare già prima dell'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989 nella condizione di poter esercitare l'attività di mediazione, tramite un suo rappresentante legale iscritto nel precedente ruolo.

(massima n. 2)

La disciplina dettata dalla direttiva 86/653/ CEE, che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione di un agente in un apposito albo, è posta a protezione del diritto alla retribuzione di chi, secondo la stessa direttiva, è incaricato, in maniera permanente, di trattare o concludere per il preponente la vendita o l'acquisto di merci; pertanto, all'ambito dei rapporti tutelati dalla detta direttiva è estraneo l'esercizio della mediazione, che può svolgersi in base ad un incarico (art. 1756 c.c.) ma non presuppone e, anzi, esclude una relazione permanente tra il mediatore (art. 1754 c.c.) ed i soggetti che egli cura di mettere in rapporto per la conclusione di un affare.

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