(massima n. 1)
La pena č considerata illegale soltanto se eccede i limiti edittali generali previsti dagli articoli 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a prescindere dal fatto che i passaggi intermedi nella sua determinazione siano avvenuti in violazione di legge.