(massima n. 1)
In tema di esecuzione, nel caso di unificazione ex art. 72 cod. pen. di una o pił pene dell'ergastolo e di una o pił pene detentive temporanee nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno, il "dies a quo" da cui far decorrere l'inizio dell'esecuzione č quello in cui, per la prima volta, il condannato č stato privato della libertą per uno dei titoli confluiti nel cumulo, indipendentemente dalla natura perpetua o temporanea della pena irrogata, purché riferibile ad un fatto di reato commesso prima dell'inizio della detenzione.