(massima n. 1)
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 32 cod. pen., ove gli stessi prevedono che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, è, durante la pena, in stato di interdizione legale, giacché detta pena accessoria incide solo sulla possibilità di compimento di atti a contenuto patrimoniale e non confina quindi il condannato in una condizione, degradante e mortificante, di assoluto isolamento dal contesto sociale e, lungi dall'essere oggetto di automatica applicazione, trova giustificazione nell'accertamento di responsabilità per le violazioni più gravi e nelle legittime finalità di tutela dei terzi e del condannato.