Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1666 del 22 settembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 32 cod. pen., ove gli stessi prevedono che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, è, durante la pena, in stato di interdizione legale, giacché detta pena accessoria incide solo sulla possibilità di compimento di atti a contenuto patrimoniale e non confina quindi il condannato in una condizione, degradante e mortificante, di assoluto isolamento dal contesto sociale e, lungi dall'essere oggetto di automatica applicazione, trova giustificazione nell'accertamento di responsabilità per le violazioni più gravi e nelle legittime finalità di tutela dei terzi e del condannato.

(massima n. 2)

È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una disposizione applicata "ex officio" dal giudice di appello ove di essa, in quanto non applicata in precedenza, non ci si potesse dolere con l'atto di appello. (Fattispecie relativa all'art. 29 cod. pen. che prevede la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna a pena superiore a cinque anni di reclusione).

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