(massima n. 1)
Fra il delitto di corruzione in atti giudiziari, coinvolgente in veste di pubblico agente un testimone, e quello di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen., che contempla non solo l'ipotesi dell'istigazione unilaterale ma anche quella dell'accordo, prevale quest'ultimo, a meno che sia accertata la commissione della falsa testimonianza avuta di mira dall'agente, nel qual caso, non ricorrendo l'elemento negativo della fattispecie previsto dall'art. 377, comma secondo, cod. pen., č configurabile il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.