(massima n. 1)
Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Fattispecie relativa a vittime che, convinte a lasciare il loro Paese con la prospettiva di trovare un lavoro lecito all'estero, giunte in Italia erano state poste in stato di servitù e indotte a prostituirsi).