(massima n. 1)
È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ove ne sussistano gli ulteriori elementi costitutivi, nella condotta di artificiosa evasione della tassa di successione, in quanto, non ricadendo tale materia impositiva in alcuna disposizione del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è configurabile alcun rapporto di specialità, né alcuna duplicazione incriminatrice rispetto alla normativa penal-tributaria. (Fattispecie cautelare relativa, tra l'altro, al contestato delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., consistito nella rappresentazione fittizia della residenza abituale della "de cuius" in Svizzera, tale da determinare la fraudolenta sottrazione all'erario alla tassa di successione della stessa).