(massima n. 1)
In tema di esercizio abusivo di attivitą di gioco o di scommessa, non sussiste specialitą tra l'illecito amministrativo previsto dalle norme tributarie che sanzionano l'omesso pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie integrato dall'utilizzo di "software" che consentivano di schermare i siti esteri non autorizzati sui quali venivano effettuate le giocate "on line"), poiché l'evasione dell'imposta conseguente all'illecita raccolta delle scommesse prescinde tanto dall'uso di artifici e raggiri, quanto dall'induzione in errore della persona offesa e dalla sussistenza del nesso causale tra profitto e danno.