(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, il requisito della doppia incriminabilitą, di cui all'art. II del Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo l'applicabilitą della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda estradizionale avanzata dal Governo degli Stati Uniti, relativa a reati fiscali, demandando al Giudice del rinvio di verificare se gli illeciti contestati abbiano o meno rilevanza penale in Italia, avuto riguardo alle soglie di punibilitą previste dagli artt. 4 e 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).