(massima n. 1)
In tema di lottizzazione abusiva, l'approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell'Agenzia del Territorio non rileva ai fini della prova della buona fede dell'imputato ovvero della scusabilitą dell'ignoranza della legge penale, in quanto l'accertamento condotto dall'ufficio tecnico erariale non ha ad oggetto la conformitą urbanistica dell'operazione sottesa al frazionamento.