(massima n. 1)
L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma, cod. pen., esclude sempre la punibilitā quando ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reato colposo la punibilitā č esclusa solo se l'errata interpretazione č di natura scusabile. (Vedi: n. 4662 del 1978, Rv. 138692-01).