Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28594 del 26 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza "in malam partem", nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni Unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le Sezioni Unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. (Fattispecie relativa al delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna emessa in relazione a un fatto commesso successivamente a Sez. Unite, n. 4694 del 2011, dep. 2012, Casani, la quale, ai fini della configurabilitā del reato, aveva escluso la rilevanza delle finalitā dell'accesso al sistema, ed antecedentemente a Sez. Unite, n. 41210 del 2017, Savarese, che ha richiesto, invece, che tale finalitā non fosse compresa tra quelle per cui č attribuita la facoltā di accesso).

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