(massima n. 1)
In tema di benefici penitenziari, il disposto dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepito nella legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento pił favorevole per il condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neanche se apparentemente vigente nel semestre di riferimento, atteso che non si applica alla materia, estranea al diritto penale sostanziale, il principio di irretroattivitą della legge pił sfavorevole e che la disciplina della successione di leggi nel tempo non riguarda la sorte delle disposizioni di decreti legge non recepite nella legge di conversione.