(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, sussiste piena continuitą normativa fra la previsione di cui all'art. 236-bis legge fall. e quella di cui all'art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 non avendo la nuova norma determinato effetti abrogativi parziali o reso penalmente irrilevanti le attivitą del professionista gią sanzionate dalla previgente disciplina. (In motivazione la Corte ha precisato che la formulazione del citato art. 342 esclude la rilevanza penale del falso commesso dal professionista in relazione ai metodi e ai criteri impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la fattibilitą del piano presentato dal debitore, condotta che, tuttavia, gią non rientrava nell'area di punibilitą del reato previsto dall'art. 236-bis legge fall. limitata alla sola veridicitą dei dati aziendali presentati dal debitore e al controllo dei metodi e dei criteri valutativi impiegati dal debitore in relazione alla fattibilitą del piano presentato da quest'ultimo).