(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, laddove il giudizio di pericolositą generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia fondato su una condotta permanente che, per una sua parte significativa, sia stata commessa sotto la vigenza di una norma successiva sfavorevole, quest'ultima troverą applicazione, non realizzandosi una violazione del principio di irretroattivitą. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'applicazione della confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del proposto, in quanto il giudizio di pericolositą cd. generica era basato sulla partecipazione di quest'ultimo ad una associazione a delinquere ed una parte significativa della condotta penalmente rilevante era stata commessa a seguito della entrata in vigore della norma, pił sfavorevole, introduttiva della confisca per equivalente in materia di misure di prevenzione).