(massima n. 1)
In tema di ordinamento penitenziario, le modifiche legislative successive ai fatti per i quali č intervenuta condanna che rendano pił gravoso l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari "extra moenia", assoggettando il condannato ad un trattamento pił severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. (Fattispecie relativa a istanza di ammissione alla semilibertą presentata da detenuto per fatti commessi nel vigore delle disposizioni introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabili le successive modifiche legislative, in concreto deteriori in relazione alla situazione individuale dell'istante).